Vie
Temi
Territorio

Cerca:


I mulini del borgo di Intra

Descrizione Specifica del luogo:
Nel 1585 il Borgo di Intra possedeva due edifici ad uso di mulino (un mulino di sopra e un mulino di riva) che, dati in affitto, fruttavano ventinove staia e mezzo di frumento al mese. Un terzo mulino (mulino di cima) era utilizzato dal comune in affitto per un regolare esercizio del monopolio. Tutti i residenti avevano l’obbligo di far macinare il proprio grano ai mulini comunali mentre i non residenti (forestieri e borghesi estrinseci) ricorrevano all’opera di mulini privati che lavoravano contemporaneamente ai primi.   I due mulini comunali possedevano ciascuno due macine, vale a dire due ruote con altrettante mole atte a macinare.   Nel 1670 fu convenuto che l’affitto venisse pagato non più in derrata ma in denaro. Ma con l’andar del tempo il reddito si assottigliò  e il 16 agosto 1695 vennero venduti all’incanto pubblico a Costantino Inchini (il mulino di sopra) e a Carlo Francesco e Federico Cantova (il mulino di riva).   Il mulino di sopra cambiò più volte padrone e venne mutato una prima volta in sega da legnami e poi in conceria. Il mulino di riva è rimasto invece per molto tempo devoto al proprio compito.
Aspetti storici:
Gli antichi “Statuti” contenevano alcune disposizioni relative alla macinatura del grano e all’opera dei mugnai: il buon mugnaio doveva macinare per chiunque lo richiedesse e in caso di rifiuto doveva pagare 5 soldi imperiali. Inoltre doveva macinare il grano entro tre giorni dalla consegna pena una multa di due soldi per staio (salvo impedimento dovuto a deficienza di acqua o di alluvione). Per ogni staio raso (ad rasum) di grano doveva restituire uno staio colmo (ad culmum) di farina abburattata oltre alla crusca. In caso di farina ricevuta a peso doveva restituirne altrettanta a meno dell’emulmento (o diritto di macinatura) fissato per ogni staio a una parte su trentadue (parte equivalente al cosiddetto cavolo).Era ovviamente vietato far macinare il grano da mugnai estranei e non sottoposti alla giurisdizione della Comunità. E non era raro il caso che uno dei Comuni costituenti la Comunità collettiva, divenuto proprietario di mulini, imponesse ai rispettivi amministrati l’obbligo di servirsi esclusivamente di mulini comunali come è successo al Comune di Intra.
Narrazioni:
Denuncia o propalatione fatta nel 1585 dai deputati e dal console del Borgo di Intra a Luigi Undegard, Commiss. Del Magistrato Ordinario di Milano:“Il Borgo di Intra cava, una volta al mese, de fitto da doij (due) case, sive defitij de Molina, situati in detto Borgo, stara vintinovi et mezo di formento; dei qual stara, tre ne fano stara cinque, misura di mlo (Milano); qual intrada vien fatta da essi particolari di Intra, i quali sono obbligati tutti mazinare a detti molina et no ad altri; de qual reddito se ne servono a pagare l’imposta del men. (mensuale) tasso de caval. (cavalleria) et altri carichi che occorrono alla R. D. Ca. (Regia Ducal Camera)”.
Bibliografia:
Renzo Boccardi, Antiche e recenti cronache di traffici ed industrie in Intra, 1949.

A cura di: Nadia Del Favero